martedì 8 marzo 2011

"LA BUFALA DELL'EMENDAMENTO SALVA - PEDOFILI"

Qualche giorno fa ho ricevuto e pubblicato il testo di una lettera sull'emendamento  relativo ad "atti sessuali di minore entità". Per comodità di lettura e per un confronto diretto con l'intervento dettagliato di Enrico, ne riporto qui sotto la prima parte del testo:

"EMENDAMENTO 1517     Ricevo e volentieri pubblico:

VIOLENZA SESSUALE "LIEVE" AI MINORI:
Si erano inventati un emendamento proprio carino.
Zitti zitti, nel disegno di legge sulle intercettazioni avevano infilato l'emendamento 1.707, quello

che introduceva il termine di "Violenza sessuale di lieve entità" nei confronti di minori.
Firmatari alcuni senatori di Pdl e Lega che proponevano l'abolizione dell'obbligo di arresto in
flagranza nei casi di violenza sessuale nei confronti di minori, se - appunto - di "minore entità".
Senza peraltro specificare come si svolgesse, in pratica, una violenza sessuale "di lieve entità" nei
confronti di un bambino". Seguivano i nomi dei firmatari.

Sul testo sopra riportato ricevo da Enrico un approfondito intervento  e volentieri lo pubblico:

Vorrei commentare l’articolo da te recentemente pubblicato sul tuo sito (non sono riuscito a inserire un commento nel sito).
In primis, mi risulta che l’emendamento oggetto del tuo articolo sia il n. 1707 (e non il 1517), proposto nel giugno scorso.
Credo che chi te l’ha inviato non abbia approfondito la delicata tematica sottesa, prescindendo in modo colpevole da una attenta analisi delle fonti; soprattutto si è data una matrice politica ad una questione che aveva solo un connotato tecnico, travisando i fatti ad uso esclusivamente politico.


 “I sospetti mi venivano dall’enormità di quel “l’abolizione dell’obbligo di arresto in flagranza nei casi di violenza sessuale nei confronti di minori”, dall’invito all’annotarsi i nomi e dall’assenza di riferimenti al testo incriminato, che avrebbe dovuto essere invece la prova del misfatto. Dopo lunghe ricerche, ho trovato il link alla discussione avvenuta in Senato sull’argomento – http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=483752 – da cui emerge una realtà molto diversa.
Anzitutto, emerge che non si parla affatto di “violenza sessuale di minore entità” bensì di “atti sessuali di minore gravità”, che non è la stessa cosa come vediamo subito: ciò che determina la “minore gravità”, infatti, è il fatto che tali atti siano compiuti tra quasi coetanei entrambi consenzienti!
Infine, risulta che il concetto di “minore gravità” non viene introdotto ex novo ma è già presente nel Codice Penale - http://www.usciamodalsilenzio.org/rassegnastampa/articoli-codice-penale.pdf - e si trattava solo di applicarvi la non obbligatorietà (che non vuol dire esclusione assoluta) di arresto.
Analizziamo nel dettaglio questi punti, attingendo alla relazione del Senato:
« Il presidente BERSELLI, nell’avvertire che si passerà all’illustrazione dei subemendamenti all’emendamento 1.707, sollecita l’attenzione dei colleghi su questa disposizione, osservando come in questo caso si trovi di fronte al problema di un grave travisamento da parte dell’opinione pubblica e degli organi di informazione circa gli scopi di questo emendamento, che è stato da più parti presentato come una sorta di disposizione favorevole ai pedofili, proposta sulla base di fantomatiche pressioni da parte di ambienti vaticani, e sarebbe pertanto opportuno lavorare in vista di una formulazione che non lasciasse dubbi sulle reali intenzioni dell’emendamento.
Il relatore CENTARO (PdL) ricorda che l’emendamento è stato presentato sostanzialmente per ragioni di armonia del sistema: infatti, come è noto, l’articolo 380 del codice di procedura penale non prevede il reato di atti sessuali con minorenni, di cui all’articolo 609-quater, fra quelli per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, mentre lo prevede per la violenza sessuale, di cui all’articolo 609-bis, escludendo però la predetta obbligatorietà per i casi di minore gravità: era quindi logico che, una volta inserito il reato di cui al 609-quater fra quelli per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, che venisse prevista un’analoga causa di esclusione. »
Traduzione: in origine il c.p.p. prevedeva l’arresto in caso di atti tra maggiorenni, mentre non lo prevedeva per quelli tra minorenni. A questa mancanza è stato posto rimedio, ma in modo asimmetrico: per i maggiorenni, infatti, la legge prevedeva già la non obbligatorietà dell’arresto per i casi “di minore gravità” (quelli non violenti) mentre per i minorenni, no.
[Ndr. Preciso meglio: l'obbligo di arresto è previsto dall'art. 380 c.p.p. comma 2 lettera d-bis) per i reati di violenza sessuale, escludendo - già ora! - i casi di minore entità. Col comma 22 del ddl 1611 in discussione veniva aggiunto l'obbligo di arresto anche per il reato di atti sessuali (non violenza sessuale). Ma si erano dimenticati di escludere anche per questo reato i casi di minore entità, come per la violenza sessuale.  Così che ci sarebbe stato l'assurdo per cui conveniva dire che c'era violenza anche se non c'era stata].
La cosa viene spiegata da un senatore del Partito Democratico, non certamente filogovernativo, che pur criticando la forma riconosce la bontà delle intenzioni:
« Dopo un intervento del senatore CASSON (PD), il quale ritiene che il problema che ha determinato la presentazione dell’emendamento, e cioè la necessità di evitare l’arresto obbligatorio in caso di rapporti fra adolescenti… »
… « Dopo interventi della senatrice DELLA MONICA (PD) e del senatore CASSON (PD), i quali ritengono che il problema possa essere meglio affrontato intervenendo sul codice penale, la senatrice FINOCCHIARO (PD) osserva come, per quanto riguarda l’articolo 609-bis, la questione della minore gravità si riferisce essenzialmente alla condotta del reato, e di fatto si ricollega alla caduta della distinzione fra due diversi tipi di reato a seconda che si fosse consumata o meno la congiunzione carnale, distinzione che ricorreva prima della riforma del 1996, con i reati rispettivamente puniti dagli abrogati articoli 519 e 521 del codice penale.
Nel caso però dell’articolo 609-quater questo problema si sovrappone a quello dell’età dei soggetti coinvolti e della necessità di non criminalizzare i rapporti fra adolescenti, problema che all’epoca venne risolto in maniera probabilmente insoddisfacente e poco elastica; del resto non è solo in questa circostanza che ella si è posta il problema di come modificare il terzo comma dell’articolo 609-quater, una questione certamente di non facile soluzione. »
La replica evidenzia che anche la scelta di intervenire sul Codice Penale ha i suoi rischi, ma soprattutto fa un esempio concreto di cosa sia un atto “di minore gravità”:
« Il relatore CENTARO (PdL) osserva come gli interventi sul codice penale, magari opportuni, rischiano di lasciare irrisolte alcune questioni che il suo emendamento si proponeva di riservare alla prudente valutazione del giudice. Ad esempio, laddove si decidesse di allargare la sfera di non punibilità per i minorenni, resterebbe il rischio di dover disporre l’arresto obbligatorio per un ragazzo di 18 anni sorpreso ad accompagnarsi con una tredicenne.
Il senatore LONGO (PdL) rileva come nell’affrontare questa materia si debba tener conto del fatto che, a seguito della soppressione della distinzione tra violenza carnale e atti di libidine violenta, negli ultimi 14 anni la giurisprudenza ha elaborato una nozione estremamente lata di atti sessuali, il che induce a valutare con attenzione le conseguenze che avrebbe la mancata valutazione, ai fini dell’obbligatorietà dell’arresto in flagranza dell’esistenza di ipotesi di minore gravità. »
In particolare, l’intervento di Longo evidenzia la differenza tra “violenza carnale” e “atti sessuali”; riferendoci ai maggiorenni (per i quali la legge è già completa) va ricordato, infatti, che tra gli “atti sessuali” sono compresi la mano morta, la carezza, i fischi d’apprezzamento e in certi casi addirittura gli sguardi indiscreti. Tutti “atti” che sono indubbiamente di “minore gravità” rispetto ad uno stupro; e non sarebbe sensato prevedere l’arresto obbligatorio per aver fischiato al passaggio di una bella ragazza…
A questo punto, evidenziata la complessità della materia e la non precisa formulazione che potrebbe dar adito a fraintendimenti, viene proposto di ridiscuterne in seguito. La proposta è ragionevole e viene prontamente accolta.
La questione, in Senato, finisce così; inizia la campagna di criminalizzazione a mezzo internet…
Il che riporta al concetto dell’uso incontrollato di internet come pericolo per la democrazia, altra materia delicatissima che prima o poi dovrà essere affrontata seriamente. Perché se è così facile creare mostri da additare al pubblico disprezzo, è altrettanto facile manipolare l’opinione pubblica (e quindi gli elettori) attraverso la diffusione di “notizie false e tendenziose” come questa…
Una cosa possiamo farla noi utenti fin da subito, però: evitare di diffondere appelli clamorosi senza aver verificato adeguatamente le fonti e cercare di smontare quelli diffusi da altri.
PS. Tutto il testo del famigerato emendamento 1.707 (riportato tra gli allegati nel primo link) si riduce a questa frase: “Al comma 22, dopo le parole: «dall’articolo 609-quater» inserire le seguenti: «, escluso il caso previsto dal quarto comma».” riferita all’articolo del Codice Penale riportato nel secondo link.”

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